Art. 8.
(Organi probivirali).

      1. Presso ogni organizzazione territoriale del partito, nonché nella sede centrale, è istituito un collegio probivirale o corte statutaria, eletti secondo le norme dello statuto, rispettivamente, dall'assemblea

 

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o dal congresso locale competenti ai sensi dello statuto medesimo ovvero dal congresso nazionale. Tali organi di controllo, su denunzia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi o esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari.
      2. Non può fare parte degli organi di controllo di cui al comma 1 l'iscritto al partito che rivesta cariche interne di altro tipo. Avverso le pronunce di tali organi, emesse previo contraddittorio, è ammesso ricorso sempre e in ogni caso direttamente all'organo centrale, che si pronuncia, in tale caso, in prima e unica istanza.
      3. Le decisioni del collegio probivirale o corte statutaria centrale sono depositate presso la cancelleria della Corte costituzionale.